L’onere della prova nel processo civile

Img 3365

La responsabilità civile, contrattuale, extracontrattuale (extracontrattuale oggettiva) e da contatto sociale (quest’ultima applicabile all’ente pubblico che a seguito di false informazioni cagione un danno al cittadino o al contribuente).

 

La responsabilità civile può essere extracontrattuale per fatto illecito (qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno, art. 2043 c.c.) o contrattuale, quando a norma dell’art. 1218 c.c. la mancata o inesatta prestazione dovuta origina il risarcimento del danno in assenza di una prova a connotare l’impossibilità della prestazione per una causa al soggetto agente non imputabile.

Nella responsabilità contrattuale l’onere della prova è a carico di chi doveva eseguire la prestazione (es. professionista), che deve dimostrare di aver utilizzato la diligenza professionale richiesta per l’esecuzione dell’incarico.

Nella responsabilità extracontrattuale o aquiliana, è il danneggiato che deve fornire la prova del danno.

Poi se la responsabilità extracontrattuale è oggettiva (es. responsabilità da custodia), si ha di nuovo un inversione dell’onere della prova e si presume la colpa del chiamato al risarcimento, che dovrò fornire la prova di aver posto in essere la diligenza necessaria ad evitare il danno.

Quali soni i danni risarcibili?

Danni patrimoniali e danni non patrimoniali

L’art. 2059 disciplina i danni non patrimoniali risarcibili che ritiene risarcibili solo per disposizione di  legge. Visto che i danni non patrimoniale sono previsti solo dalla legge si riteneva applicabili soltanto quelli di cui all’art. 185 del cp,

Un interpretazione costituzionalmente orientata ha esteso a tutti i casi in cui il fatto illecito vada a ledere i diritti costituzionalmente garantiti.

L’art.32 della C. per il diritto alla salute da qui il danno biologico.

Quindi ogni lesione ai diritti fondamentali costituzionalmente garantiti da luogo al risarcimento danni non patrimoniale.

Attenzione però che la lesione deve essere di un entità grave tale da ledere in modo consistente e serio il diritto, i danni futili e irrisori (bagatellari) non sono risarcibili.

Una norma simile all’art. 2059, danni non patrimoniali, previsti solo per la responsabilità extracontrattuale, per la responsabilità contrattuale non esiste, per cui sempre nell’ottica di una interpretazione costituzionalmente garantita, l’art. 2059 si applica anche alla responsabilità contrattuale a seguita della quale quindi potranno essere risarciti i danni non patrimoniali.

La Corte di Cassazione a SSUU con sentenze dell’11.11.2008 n. 26972 e n.26975 del 11/11/2008, ha esteso il danno non patrimoniale anche alla responsabilità contrattuale facendolo ricomprendere nell’art. 1123 (risarcimento danni e mancato guadagno).

Nel caso della privacy ad esempio il risarcimento danni è richiesto dalla legge come previsto dall’art. 2059.

Nel risarcimento danni ovviamente si deve fare un indagine sul nesso causale (eziologico) tra condotta e danno.

In materia di responsabilità extracontrattuale abbiamo due nessi causali materiale (relazione tra condotta ed evento)  e causalità giuridica (conseguenza della relazione tra condotta e danno che sfocia nel risarcimento danni).

Nella responsabilità contrattuale abbiamo un solo nesso causale la causalità giuridica  perché quella materiale non è oggetto d’indagine, in quanto i soggetti sono già predeterminati noti ossia le parti contrattuali, nella responsabilità extracontrattuale invece le parti non sono note e quindi bisogna individuare sia il nesso causale materiale sia quello giuridico.

L’art. 1223 cc ci dice quali sono i danni risarcibili e si applica anche alla responsabilità extracontrattuale per espresso richiamo dell’art. 2056 cc.

Nel civile non esistono norme che disciplinano il nesso causale pertanto si adattano le norme del codice penale ossia gli art. 40 e 41 del c.p.

Con una adattamento, mentre nel penale si applica il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, nel civile si applica il principio del più probabile che non.

L’art. 2050 ha carattere oggettivo, responsabilità da attività pericolosa, la dimostrazione del nesso causale è presunta (nesso causale materiale) da accertare con CTU, la nocività dei danni (legge del 1190 avvertenza)

L’art.1227 primo comma entra in gioco, concorso del creditore nel danno che se si poteva evitare il danno con la dovuta diligenza (se avesse diminuito il consumo delle sigarette avrebbe diminuito il danno)

Il 1227 primo comma ci illustra l’eventualità in cui il creditore (danneggiato) abbia concorso alla causazione del danno non usando la dovuta diligenza.

L’art.  1227 cc secondo  comma ci illustra l’eventualità in cui il creditore (danneggiato)  che già ha patito il danno  abbia concorso alla causazione di ulteriori danni o all’aggravamento dello stesso  non usando la dovuta diligenza.

Caso tipico del primo comma  è colui che fuma tre pacchetti di sigarette al giorno e poi muore di tumore, è chiaro che c’è il concorso nell’ammalarsi di tumore.

Caso tipico del secondo comma  è colui che viene investito, non vuole andare in ospedale e poi muore, è chiaro che c’è un concorso all’aggravamento del danno ex art. 1227 comma 2.

Un ulteriore discrimine tra primo e secondo comma ha natura processuale

Il primo comma dell’art. 1227 può essere oggetto anche di un indagine d’ufficio da parte del giudice.

Il secondo comma invece deve essere oggetto di un eccezione in senso proprio nella quale la parte deve far rilevare quel comportamento. Quindi se non proposta con la primo atto di costituzione e risposta non può più essere eccepito 20 gg prima della prima udienza di comparizione.

Causa prossima di rilievo, più comportamenti, più fatti possono dar vita a un evento, quello di rilievo esclude l’altro.

Il comportamento del fumatore, che senza diligenza aveva fumato in modo sconsiderato, interrompe il nesso eziologico (causa produttrice, malattia di Tizio)

Perché è la causa più prossima di rilievo .

Poi abbiamo un’altra tipologia di responsabilità: La responsabilità da contatto sociale  forma particolare di responsabilità contrattuale che nasce però non da un contratto, ma da un contatto sociale, ovverosia da un rapporto che si instaura tra due soggetti in virtù (non di un accordo tra le parti) ma di un obbligo legale oppure come conseguenza di un altro rapporto contrattuale instauratosi tra soggetti diversi rispetto a quelli del “contatto sociale”. In questo tipo di rapporti in cui nascono obblighi e doveri reciproci, pur senza che sia stato stipulato un vero e proprio contratto; gli obblighi nascono invece dal contatto sociale tra due o più soggetti; secondo alcune ricostruzioni vi rientrerebbero i rapporti precontrattuali e quelli di cortesia; vi rientrerebbero poi – almeno secondo l’interpretazione datane dalla Cassazione – il rapporto tra il medico dipendente di un ente ospedaliero e il paziente e altre figure che analizzeremo in seguito.

Tale responsabilità si applica anche alla Pubblica amministrazione per aver fornito false informazioni, Responsabilità da contatto sociale anche in capo all’ente pubblico

Cassazione civile, sez. III, sentenza 21/07/2011 n° 15992

La responsabilità pre contrattuale, viene a sua volte considerata responsabilità da contatto sociale.

Il contatto qualificato che si instaura con un soggetto professionale, anche se svincolato da uno specifico obbligo di prestazione, genera affidamento in comportamenti protettivi, con adempimento improntato ai  canoni di diligenza professionale e determina in caso di inadempimento conseguenze risarcitorie di tipo contrattuale.

Per la responsabilità da contatto sociale qualificato e quindi anche per la pre contrattuale non sono disciplinate le conseguenze, pertanto giurisprudenza e dottrina hanno ritenuto di applicare a questo tipo di responsabilità le regole della responsabilità contrattuale.

Nella responsabilità contrattuale, Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta, ex art 1218 cc deve il  risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante a causa a lui non imputabile.

L’art 1218 c.c deve essere però interpretato sistematicamente in combinato disposto con l’obbligo di diligenza previsto a carico del debitore, ex art 1176 c.c.

La diligenza nell’esercizio delle professioni è superiore a quella del buon padre di famiglia.

L’art. 1176 del cc al primo comma parla di diligenza media del buon padre di famiglia, mentre al secondo comma, relativa all’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, va valutata con riguardo alla natura dell’attività esercitata ossia una diligenza qualificata.

 

La differenza  tra responsabilità contrattuale e aquiliana si fonda sulla sussistenza o meno del vincolo contrattuale, se esiste un contratto la responsabilità è contrattuale, se non esiste un contratto sarà  extracontrattuale o anche detta aquiliana.

La responsabilità extracontrattuale rappresenta  la reazione dell’ordinamento al danno ingiusto e svolge una funzione di ripristino dello status quo ante; quella contrattuale assolve invece una finalità di attuazione, seppure per equivalente, della pretesa creditoria rimasta inattuata o non completamente attuata.

 

Il risarcimento del danno nella responsabilità contrattuale ed estracontrattuale

L’art. 1223 c.c., stabilisce che il risarcimento del danno dovuto all’inadempimento o al ritardo deve comprendere sia la perdita subita dal creditore (danno emergente) che il mancato guadagno (lucro cessante), in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (nesso di causalità tra l’inadempimento e il danno).

Contrariamente alla responsabilità extracontrattuale, in quella contrattuale l’’inadempimento o il ritardo che non abbia natura dolosa, comporta un  risarcimento  limitato al solo danno prevedibile al tempo in cui è sorta l’obbligazione (art. 1225 c.c.).

A differenza il  risarcimento danni da illecito extracontrattuale è soggetto alla prescrizione breve di cui all’art. 2947 c.c., per il  risarcimento danni da illecito contrattuale si applica l’art. 2946 c.c. che prevede il termine ordinario di decorrenza decennale, salvo diverse previsioni  per specifiche tipologie di contratti o per specifiche fattispecie.

Ad esempio per il risarcimento prodotto dalla circolazione dei veicoli la prescrizione è due anni.

 

Napoli, 19/06/2021

Dott. Giuseppe Marino

 

,

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *