In presenza di un Ricorso avverso la multa principale è illegittima la multa per l’omessa comunicazione dati conducente, che può essere comminata soltanto se il ricorso è respinto, diversamente in caso di accoglimento del ricorso principale, la sanzione per omessa comunicazione dei dati conducente è illegittima. Per evitare è consigliabile comunque di rispondere adducendo che non si è in grado di comunicare di dati, in quanro trascorso un notevole lasso di tempo dalla data dell’infrazione e comunicando altresì la presenza del ricorso.
Riferimenti normativi: art. 126 bis cds
Riferminenti Giurisprudenziali: Cass. n. 3022 /2024 – Cass. n. 22874/2023 – Cass. n. 24012/2022
La violazione ex art. 126-bis co. 2 c.d.s. si può accertare soltanto quando i procedimenti giurisdizionali o amministrativi siano definiti, avverso il verbale di accertamento dell’infrazione presupposta. In caso di esito del ricorso principale della multa sfavorevole per il ricorrente, l’organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126-bis co. 2 c.d.s.; mentre in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto della violazione.
Napoli,li 06/09/2024
Avv.Giuseppe Marino