
Napoli obiettivo valore salvata da due senatori del Pd Valente e De Cristofaro con l’appoggio del centrodestra, con una norma illegittima retroattiva, ormai il diritto di fronte alle tasse non esiste più.
Riferimenti normativi: art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 – art. 14-septies del Decreto-legge n. 202/2024 (mille proroghe) convertita in Legge 21 febbraio 2025, n. 15 in vigore al 25 febbraio 2025 – decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101
A seguito dell’ordinanza della CGT di Napoli n. n. 6529/2024 depositata il 23/05/2024 perché non iscritta nell’albo previsto dall’art. 53 D.Lgs n. 446/1997, la magistratura tributaria si è allarmata e ha rinviato alla Cassazione l’ardua decisione.
Nelle more, ma era prevedibile due senatori del Pd Valente e De Cristofaro, hanno proposto nel decreto mille proroghe, una norma di interpretazione autentica, che tale non è, per salvare il Comune di Napoli dalla Bancarotta.
E’ avvilente vedere sui giornali articoli in cui si scrive che i ricorsi erano nulli, che la Cassazione ha dato ragione al Comune (cosa non vera, perchè ha preso atto della nuova norma, dando i 180 gg di tempo per il regolamento) e che quasi quasi hanno ragione loro. C’è solo da sperare nella buona fede dei giudici tributari, che non condannino alle spese, aggiungendo al danno la beffa.
Il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cod.proc.civ. alla Corte di Cassazione è stato immediatamente dichiarato ammissibile perché relativa ad una questione suscettibile di essere dedotta in un contenzioso potenzialmente assai vasto e diffuso (per non dire suscettibile di far fallire il Comune di Napoli), ricordando tra l’altro come il potere di disporre il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cod.proc.civ. spetti anche al giudice tributario (Cass.SS.UU n. 34851/23); ne ha quindi deciso l’assegnazione alla Sezione Tributaria per l’enunciazione del principio di diritto.
Ha rilevato la Cassazione che, nelle more della decisione, è intervenuta la L. 21 febbraio 2025, n. 15 (in G.U. 24/02/2025, n. 45) di conversione del d.l. 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. decreto ‘milleproroghe 2025’), con la quale è stato previsto (art. 3 co. 14 septies) di fatto con una legge di interpretazione autentica, che tale non è, in quanto è di fatto una modifica legislativa, furbata necessaria a rendere retroattiva la norma, che le società possono esecitare se il socio è iscritto, guarda caso come nel caso di obiettivo valore, dove il socio è Municipia che è iscritta. Domanda che ci si può fare, perché creare una nuova società se Municipia era iscritta? Perché gravare di ulteriori costi i contribuenti, tra presidenti, consiglieri, dirigenti e funzionari, che paghiamo noi? A voi l’ardua risposta!!!
La norma ha stabilito che si deve procedere alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto ossia dal 25/02/2025 entro il 24/08/2025 che slitta al 30/09/2025.
Art. 14-septies del Decreto-legge n. 202/2024 (mille proroghe) convertita in Legge 21 febbraio 2025, n. 15 in vigore al 25 febbraio 2025.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2025 è stata pubblicata la Legge 21 febbraio 2025, n. 15, che reca la conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge n. 202/2024 in materia di termini normativi, con entrata in vigore al 25 febbraio 2025.
14-septies. Per l’anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, è prorogato al 30 settembre 2025. Al fine di adeguare la disciplina relativa all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alla normativa dell’Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell’Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all’articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l’affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell’aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l’adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società.
Napoli,li 23/03/2025
Avv. Giuseppe Marino