Annullata la protezione dei dati personali dei cittadini dall’art. 9 del DL 8 ottobre 2021, n. 139 pubblicato sulla gazzetta ufficiale il giorno 8/10/2021
La Pubblica amministrazione può accedere a tutti i nostri dati senza limiti e senza la nostra autorizzazione per qualsiasi scopo e per qualsiasi ragione.
Il Governo Draghi ha una grande peculiarità, approva norme in sordina senza che queste vengano rese pubbliche sui media del Main Stream.
Un importante modifica è stata approvata al codice della Privacy, il governo ha annullato l’obbligo del consenso nel trattamento dei dati da parte degli enti pubblici e delle società a controllo pubblico.
La conseguenza di questa modifica legislativa è che tutti i nostri dati, anche quelli sanitari sensibili, potranno essere trattati da qualsiasi amministrazione e per qualsiasi scopo.
Uno scopo che emerge immediatamente è quello della lotta all’evasione fiscale, l’amministrazione finanziaria potrà utilizzare qualsiasi dato per poter supportare le proprie pretese fiscali, quindi state molto attenti.
La conseguenza più immediata è che l’agenzia delle entrate potrà accedere alle descrizioni delle fatture elettroniche ed entrate nel merito della fatturazione, cosa che prima non era consentito proprio dalla legge sulla privacy.
L’utilizzo del green pass per accedere ai locali pubblici, potrà essere utilizzato per ricostruire il numero di clienti che accede a ristoranti e locali pubblici, i dati penali, i dati della pubblica sicurezza che vengono comunicati dagli alberghi, insomma chi più ne ha più ne metta.
L’azione invasiva sulla privacy dei cittadini ha raggiunto un livello di violenza intollerabile, la restrizione dei diritti e delle libertà costituzionalmente garantiti ormai vengono gradualmente limitati in nome di emergenza asservita a un unico scopo il controllo globale della popolazione.
L’art.9 del Decreto Legge “capienze”, del DL 8 ottobre 2021, n. 139 pubblicato sulla gazzetta ufficiale il giorno 8/10/2021 in materia di protezione dei dati personali ha stabilito quanto segue
1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All’articolo 2-ter:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. Il trattamento dei dati personali da parte di un’amministrazione pubblica di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le Autorità indipendenti e le amministrazioni inserite nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché da parte di una società a controllo pubblico statale di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con esclusione per le società pubbliche dei trattamenti correlati ad attività svolte in regime di libero mercato, è sempre consentito se necessario per l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti. La finalità del trattamento, se non espressamente prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, è indicata dall’amministrazione, dalla società a controllo pubblico in coerenza al compito svolto o al potere esercitato, assicurando adeguata pubblicità all’identità del titolare del trattamento, alle finalità del trattamento e fornendo ogni altra informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo ai soggetti interessati e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che li riguardano.”;
Napoli,li 29/12/2021
Dott. Giuseppe Marino
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