Nessuna sanatoria per la notifica degli accertamenti esecutivi

Img 3359

Nessuna sanatoria per il raggiungimento dello scopo ex art. 156 del cpc, può essere riconosciuta a una irrituale notifica di un atto impoesattivo, i quanto la notificazione ha effetto costitutivo e non di efficacia.

L’accertamento esecutivo, sostituisce anche la cartella di pagamento che non sarà più notificata e quindi contiene una pluralità di atti (impositivo, precetto e titolo  esecutivo) e quindi la notifica deve rispettare tutte le norme previste per ogni singolo atto cumulato.

L’accertamento esecutivo (ossia sia impositivo sia esattivo) è stato previsto dall’art. 29, c. 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, applicabile alle attività di riscossione relative agli atti (dell’agenzia delle entrate )  indicati dalla  lettera a) emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi.

Dal 2012 con il decreto legge n. 16/2012 (conv. in Legge del 26/04/2012 n. 44 ) l’accertamento esecutivo è stato esteso anche agli atti emessi dall’Agenzia delle dogane con decorrenza 29/04/2012  che diventano esecutivi trascorsi dieci giorni dalla notifica al contribuente. Decorso tale termine, la riscossione è affidata all’Agenzia delle entrate-Riscossione (fino al 30 giugno 2017 Equitalia ora agenzia entrate riscossione)

A partire dal 01/01/2020 l’accertamento esecutivo o impoesattivo, è stato esteso anche ai tributi locali dall’articolo 1, comma 792, L. 160/2019.

Dal 1° gennaio 2011, con Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, recante convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. anche la riscossione coattiva dei crediti previdenziali dell’INPS è effettuata mediante un avviso di addebito notificato dall’Istituto, che ha valore di titolo esecutivo per la riscossione e che sostituisce la cartella di pagamento.

L’istituto  dell’accertamento esecutivo, contenuta nell’art. 29 del D.L. n. 78/2010 elimina definitivamente la ripartizione dell’attività del fisco in attività impositiva e attività di riscossione.

I nuovi accertamenti assolvono al duplice funzione di atto impositivo e di atto della riscossione, da qui la denominazione impoesattivi, l’accertamento impoesattivo contiene di fatto tre atti:

1) Provvedimento impositivo (l’avviso di accertamento)

2) Precetto (intimazione ad adempiere , un atto che necessariamente deve precedere l’esecuzione forzata)

3) Titolo esecutivo ( documento che consente, nel processo civile, di promuovere l’esecuzione forzata, unitamente al precetto)

Quindi quando un atto ha più  funzioni costituisce un unico atto unitario, ma alla stessa stregua dei trattamenti dei requisiti e delle formalità dei singoli atti, l’accertamento impoesattivo deve contenere il rispetto di tutte e tre le normative.

I nuovi accertamenti assolvono al duplice funzione di atto impositivo e di atto della riscossione, da qui la denominazione impoesattivi.

l’accertamento impoesattivo contiene di fatto tre atti:

Provvedimento impositivo (l’avviso di accertamento)

Precetto (intimazione ad adempiere , un atto che necessariamente deve precedere l’esecuzione forzata)

Titolo esecutivo ( documento che consente, nel processo civile, di promuovere l’esecuzione forzata, unitamente al precetto)

quindi quando un atto ha piu’ funzioni costituisce un unico atto unitario

La notifica di un titolo esecutivo ha efficacia costitutiva e quindi non ammette sanatoria.

ma alla stessa stregua dei trattamenti dei requisiti e delle formalità dei singoli atti, l’accertamento impoesattivo deve contenere il rispetto di tutte e tre le normative.

Gli atti impoesattivi si distinguono poi in

Atti impoesattivi primari, specificamente contemplato nel primo periodo della lett. a) del comma 1 dell’art. 29 del D.L. n. 78/2010 per i quali è obbligatoria la notifica, costituiscono l’atto principale che viene posto a conoscenza del contribuente

Atti impoesattivi  secondari, a cui fa riferimento il secondo periodo della lett. a) del comma 1 dell’art. 29 del D.L. n. 78/2010 per i quali è prevista la consegna diretta a mezzo raccomandata AR, hanno natura essenzialmente liquidatoria e rideterminativa di quanto disposto nell’atto impoesattivo primario.

L’atto impoesattivo si perfeziona con la notifica, che costituisce il momento piu’ importante del procedimento di imposizione e riscossione, E’ esclusa la sanatoria ex art. 156 cpc in quanto il contribuente con il ricorso non può dare l’esecutività a un titolo esecutivo.

In base alla distinzione  sopra riportata, che l’intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell’art. 48, comma 3-bis, e dell’art. 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché in caso di definitività dell’atto di accertamento impugnato”

Dalla lettura delle norme sopra citate, emerge, dunque, con assoluta chiarezza, la differenza tra atto impoesattivo primario e atti impoesattivi secondari, sia per contenuto, sia per i termini di adempimento, sia per le forme della notificazione dell’atto. Fermo restando per tutti questi atti impoesattivi, primari o secondari, che siano, il dato strutturale comune della concentrazione in un sol provvedimento dell’attività impositiva (sia essa di accertamento o di liquidazione) e dell’attività esattiva propriamente intesa (titolo esecutivo – precetto).

Si rammenta inoltre che con la riforma dell’art.17 del Dlgs 472/97, l’agenzia delle entrate ha obbligo e non più la facoltà di irrogare le sanzioni insieme all’accertamento e non più con atto separato.

La ripartizione tra funzione impositiva e funzione di riscossione era importante per una garanzia del contribuente, orma si accentra tutto in unico atto, la conseguenza? Prima paghi e poi parliamo in diritto “solve et repete”.

La  Corte Costituzionale ebbe a statuire con la sentenza 31/03/1961, n. 21 la incostituzionalità del solve et repete fiscale, sulla base di un preteso contrasto della norma in esame con l’articolo 24 Costituzione, ma purtroppo la classe politica  lo ha dimenticato, perché è stato subdolamente rintrodotto e nessuno parla.

Tali atti è stata attribuita efficacia di titolo esecutivo, prevedendo che gli stessi contengano l’intimazione a pagare, entro il termine di presentazione del ricorso (60 giorni dalla notifica), gli importi indicati, ovvero, in caso di proposizione del ricorso, gli importi dovuti a titolo provvisorio (un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati, misura così fissata dal “decreto sviluppo” n. 70/2011; in precedenza era il 50%.

Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste sarà affidata all’Agente della riscossione.

Da questo momento scatta la sospensione ex lege (articolo 29, comma 1, lettera b), Dl 78/2010) dell’esecuzione forzata per un periodo di 180 giorni, senza che il contribuente debba compiere alcun adempimento. Pertanto, prima che Equitalia possa intraprendere qualsiasi azione esecutiva, passano complessivamente 270 giorni.

Con l’entrata in vigore dei nuovi accertamenti esecutivi grazie ai quali, non c’e’ piu’ bisogno della notifica della cartella, scaduti i termini per pagare ossia i 60 gg, l’agenzia delle entrate trasmetterà direttamente l’accertamento ad Equitalia che con raccomandata di presa in carico comunicherà l’evento al contribuente.

Ma in tutto questo, c’è qualcosa che non va, trascorsi 60 giorni anche se il contribuente paga con un giorno di ritardo bisogna pagare l’aggio anche se l’agente della riscossione non ha mosso un dito.

Napoli,li 29/07/2021

Dott. Giuseppe Marino

,

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *