La notifica della cartella o dell’accertamento notificato al socio illimitatamente responsabile di snc o sas in qualità di coobbligato senza previa escussione del capitale sociale è illegittima
Riferimenti normativi: art. 2304 cc, art. 25 Dpr 602/73
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. SSUU 28709/2020, Cass. n. 4959/2017
La Cassazione, con la Sentenza Sezioni Unite n. 28709 del 16/12/2020, ha smentito la possibilità di beneficiare del beneficium excussionis solo nella fase di opposizione della riscossione in fase esecutiva.
Quindi l’orientamento giurisprudenziale, che riteneva che la cartella o l’accertamento esecutivo, fossero atti prodromici alla fase esecutiva e quindi che non potessero beneficiare della previa escussione del capitale sociale è stato definitivamente sconfessato.
L’Art. 2304 c.c. (Responsabilità dei soci) stabilisce che:
I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale.
L’Art. 25 D.p.r. n. 602/1973 (Cartella di pagamento) stabilisce che
Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Napoli,li 18/02/2022
Avv. Giuseppe Marino
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