L’appello incidentale , qualora l’appello principale sia notificato più volte, la decorrenza parte dalla prima notifica
Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 11-02-2020) 19-03-2020, n. 7454
L’appello incidentale o il controricorso per Cassazione, qualora l’appello principale o il ricorso per Cassazione siano notificati più volte, la decorrenza del termine per l’appello incidentale o il controricorso decorre dalla prima notifica, salvo che la stessa non sia nulla. La Cassazione ha statuito che il termine, di complessivi quaranta giorni, di cui all’art. 369 c.p.c. e art. 370 c.p.c., per la proposizione del controricorso decorre, nel caso di notifica reiterata nei confronti della medesima parte, dalla data della prima notifica, a meno che detta notifica non debba considerarsi viziata da nullità, nel qual caso il termine stesso decorrerà dalla data della seconda notifica. Ne consegue che la reiterazione della notifica del ricorso per cassazione alla stessa parte, una volta che il procedimento notificatorio si sia già completato con una valida notifica, non vale a segnare una nuova decorrenza del termine per la proposizione del controricorso (Cass., n. 8704/2016; cfr. anche Cass., n. 2861/2019 e Cass., n. 24304/2019, secondo le quali la reiterazione della notifica del ricorso per cassazione alla stessa parte, una volta che il procedimento notificatorio si sia già completato con una valida notifica, non vale a segnare una nuova decorrenza del termine per la proposizione del controricorso) Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 11-02-2020) 19-03-2020, n. 7454
Dott. Giuseppe Marino
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