
Notifiche processuali, termine, omissioni e tardività conseguenze
La notifica di un atto processuale, ma anche dei ricorsi tributari ai quali si applicano le norme del cpc, il cui termine perentorio o ordinatorio scada di sabato, viene prorogato al lunedì successivo.
Il termine per notificare il ricorso e il decreto di fissazione d’udienza alla controparte, nei procedimenti camerali, non è perentorio, per difetto di diversa previsione di legge. Pertanto al ricorrente può essere concesso un ulteriore termine per la notifica
Riferimenti normativi: articoli 152-153-155 c.p.c. (computo dei termini), art. 291 cpc (assegnazione nuovo termine)
Riferimenti giurisprudenziali: Cass.21925/2021 – Cass. 23375/2016 (termine di sabato differito al lunedì) Cass. n.9142/18, Cass. n. 21882/2014, Cass SSUU n. 5700/2014 (assegnazione nuovo termine)
La disciplina del computo dei termini di cui all’art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo o di sabato, si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito, compreso il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione, come previsto dagli articoli 152-153-155 c.p.c. (Cass.21925/2021 – Cass. 23375/2016)
Il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza alla controparte, nei procedimenti camerali, non è perentorio.
Di conseguenza nell’ipotesi di omessa, inesistente (o tardiva) notifica dei predetti atti (ricorso e decreto) può essere concessa alla parte ricorrente un nuovo termine ex art. 291 cod. proc.civ. per provvedere alla notifica. Cass. n.9142/18 , Cass. n. 21882/2014 Cass.SS.UU. n. 5700/2014.
Napoli,li 27/07/2023
Avv. Giuseppe Marino