Omessa o tardiva convocazione all’udienza rende nulla sentenza della Commissione Tributaria

280422

 

L’omessa o tardiva  convocazione all’udienza rende nulla sentenza della Commissione Tributaria

L’obbligo imposta dall’art. 31 del Dlgs 546/92 di inviare la convocazione 30 gg prima dell’udienza ha una funzione di garanzia, per il pieno esercizio del diritto alla difesa, l’omessa convocazione o la convocazione con meno di 30 gg prima dell’udienza rende nulla la sentenza, non osta l’aver presentato memorie difensive, né  tanto meno sussiste alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbero state necessarie addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia

Riferimenti normativi: Art. 31, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, mancato rispetto del termine di trenta giorni a comparire

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 13007/2022, Cass., ord., 31 ottobre 2018, n. 27837; Cass., ord., 11 luglio 2018, n. 18279; Cass., ord., 29 gennaio 2016, n. 1786, Cass., Sez. Un., 25 novembre 2021, n. 36596

il mancato rispetto del termine di trenta giorni invocato dal ricorrente; – orbene, è principio consolidato quello per cui la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell’art. 31, d.lgs n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dall’art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata (cfr., ex multis, Cass. 13007/2022, Cass., ord., n. 27837/2018; Cass., ord.,  n. 18279/2018; Cass., ord., n. 1786/2016); – l’avvenuta produzione in giudizio di una memoria da parte del ricorrente non ha alcun effetto sanante, non potendosi da questa desumersi che il ricorrente, nonostante il mancato rispetto del termine ordinatorio in questione, abbia pienamente esercitato il suo diritto di difesa, avuto riguardo alla possibilità di articolare una più compita difesa delle proprie ragioni laddove avesse avuto a disposizione il più ampio termine previsto dalla legge; Si osserva, in proposito, che il ricorrente, nel dolersi di non aver avuto la possibilità di esporre compiutamente le proprie difese a cagione del mancato rispetto di tale termine, non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbero state necessarie addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia ( Cass., Sez. Un., 25 novembre 2021, n. 36596).

Napoli,li 28/04/2022

Avv. Giuseppe Marino

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