L’Iva per operazioni soggettivamente inesistenti è deducibile a condizione che il contribuente non sia consapevole della frode, il costo relativo invece è sempre deducibile.
Riferimenti normativi: Art.109 Dpr 917/86, art. 14 comma 4-bis L. n.537/1993, art.19 Dpr 633/72, art.2697 cc, art. 7 Dlgs 546/92 (nuova formulazione a decorrer dal 16/09/2022)
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 25474/2022, Cass. n. 11020/2022; Cass.n. 8480/2022; Cass. n. 25249/2016; Cass. 24426/2013.
L’onere della prova è a carico dell’ufficio per le operazioni soggettivamente inesistenti e a carico del contribuenti per quelle oggettivamente inesistenti, staremo a vedere cosa succederà con la riforma della giustizia tributaria, che pone all’art. 7 del Dlgs 546/92 in vigore dal 16/09/2022 l’onere della prova processuale sempre a carico dell’ufficio ed è applicabile anche ai processi in corso.
Si configura l’operazione soggettivamente inesistente, quando l’operazione oggettivamente esiste, ma viene ufficialmente posta in essere da un soggetto diverso da quello reale.
Orbene se il contribuente era consapevole della frode, non può detrarre l’Iva, la prova è a carico dell’ufficio, in ogni caso sia il contribuente sia consapevole o meno della frode, il costo è sempre deducibile.
In tema di IVA relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti, il contribuente ha il diritto di detrarre l’imposta solo provando, ai sensi dell’art. 2697 c.c., di non aver saputo o di non poter sapere di aver preso parte ad un’operazione fraudolenta.
In tema di imposte sui redditi, a norma dell’art. 14, comma 4 bis, della l. n. 537 del 1993, nella formulazione introdotta con l’art. 8, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012, conv. in Legge. n. 44/2012, l’acquirente dei beni può dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, non utilizzati direttamente per commettere il reato, anche per l’ipotesi in cui sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi che, a norma del T.U. delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. n. 917 del 1986, siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità” (Cass. n. 11020/2022; Cass.n. 8480/2022; Cass. n. 25249/2016; Cass. 24426/2013).
In tema di imposte sui redditi, a norma dell’art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537 del 1993, nella formulazione introdotta dall’art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012 (conv. in Legge n. 44 del 2012), poiché nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti i beni acquistati non sono stati utilizzati direttamente “al fine di commettere il reato”, bensì per essere commercializzati, non è sufficiente il coinvolgimento, anche consapevole, dell’acquirente in operazioni fatturate da un soggetto diverso dall’effettivo venditore per escludere la deducibilità, ai fini delle imposte dirette, dei costi relativi a siffatte operazioni anche ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 109 del D.P.R. n. 917/1986” (Cass. n. 27566/2018).
Napoli,li 25/09/2022
Avv. Giuseppe Marino