Pignoramento presso terzi cartelle tributarie alla CTP

 

Il Pignoramento presso terzi relative a cartelle di natura tributaria va impugnato in Commissione Tributaria

Cassazione a SSUU sentenza n.13913 del 05/06/2017

Per il Pignoramento presso terzi è competenza del Giudice Tributario se ha natura di Tributi Cassazione a SSUU sentenza 13913 del 05/06/2017, 

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, al fine di dirimere i molti dubbi interpretativi hanno dato adito alla prima soluzione, ritenendo che in materia di esecuzione forzata tributaria, l’opposizione agli atti esecutivi avente ad oggetto l’atto di pignoramento presso terzi che si ritiene viziato per omessa notificazione  della cartella di pagamento  stessa quale atto presupposto da cui l’ultimo atto è  scaturito è ammissibile e va pertanto proposta davanti al giudice tributario anziché davanti al giudice ordinario in qualità di  giudice dell’esecuzione. 

L’interpretazione della Suprema Corte scaturisce  dall’applicazione dell’art.19, comma 3 del D.lgs.n°546/1992 a cui i Giudici della hanno fatto espresso riferimento.  L’art. 2 costituisce la la nroma regolatrice per individuare i confini della giurisdizione tributaria, delineati con  l’indicazione dei tributi oggetto del gravame.

I confini della giurisdizione tributaria si sono sempre di più ampliati, prima con l’art. 12, L. n. 448/2001, poi con l’art. 3-bis, del D.L. n. 203/2005, fino a comprendere le controversie aventi ad oggetto, innanzitutto, “i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati”, scaturenti sempre da  un rapporto di natura effettivamente tributaria,  per non violare il  divieto costituzionale di istituire giudici speciali (Corte Cost. sentenze n. 64/2008,  n. 130/2008, n. 238/2009, n. 39/2010; Cass. SS.UU. n. 20323/2012). I giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno ritenuto necessario nel caso di specie suddividere la giurisdizione in base al petitum formale contenuto nell’impugnazione specifica: per cui si ha:

a) giurisdizione tributaria se è richiesto in sede di ricorso introduttivo l’annullamento dell’atto presupposto o meglio dell’atto prodromico rispetto al pignoramento mobiliare ultimo atto esecutivo;

b) giurisdizione ordinaria se nel ricorso introduttivo è richiesta dal ricorrente la dichiarazione di nullità del pignoramento quale vizio proprio dell’atto stesso.

Pertanto il contribuente può fare ricorso contro gli estratti di ruolo, per quelli di natura tributaria in Commissione e per quelli di natura non tributaria al tribunale ex art. 615.

In materia Tributaria, I termini per ricorrere sono di 60 gg dalla stampa degli estratti di ruolo, Il ricorso contro la cartella di pagamento non notificata, conosciuta dall’estratto di ruolo, deve essere proposto entro 60 giorni dal rilascio del documento da parte del concessionario (Cass.n.13584/17)

Nel civile, ci sono diverse interpretazioni c’è chi sostiene, che non ci sono termini e chi invece i termini sono di 20 gg o di 40 gg.

Chi sostiene che non ci siano termini ha stabilito che  non possono applicarsi i  termini di decadenza previsti dall’art. 617 cpc (relativamente ai vizi formali di tali atti) e dall’art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999 (quanto al merito della pretesa iscritta a ruolo),  in quanto  alla sopravvenuta estinzione della pretesa creditoria successivamente alla notifica della cartella, e qualificabile come opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc, azione quest’ultima in relazione alla quale, alla stregua della normativa vigente, non sono applicabili termini di decadenza.

Meglio non rischiare e rispettarli lo stesso.

Dott. Giuseppe Marino

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *