I documenti tardivamente prodotti in primo grado, sono considerati inammissibili anche in appello, salvo non vengano riprodotti nei termini di 20 giorni prima dell’udienza di appello.
Riferimenti normativi: artt. 7, 32 e 58, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 115, cod. proc. civ., 2700 e 2702, cod. civ.,
Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione 17172/2023 del 15/06/2023, Cass.4281/2018
E’ pacifico che l’Agenzia delle entrate quando in primo grado non provvede a depositare tempestivamente il documento probatorio, rispetto al termine di cui all’art. 32, d.lgs. n. 546/1992 (fino a venti giorni prima dell’udienza di trattazione), il documento viene considerato inammissibile per tardività.
E’ prassi che lo stesso documento trova spesso ingresso in appello, per il semplice fatto di essere presente nel fascicolo.
Sebbene l’art. 58, comma 2, d.lgs. cit., consenta la produzione di nuovi documenti anche in appello, l’Agenzia anche in appello non può limitarsi a richiamare il documento tardivamente prodotto e inserito nel fascicolo di primo grado.
E’ vero che l’art. 25, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 stabilisce che i fascicoli di parte sono acquisiti al fascicolo d’ufficio, per cui il documento non rientra più nella disponibilità della parte al termine del giudizio di primo grado, e del resto lo stesso, avendo il documento trovato ingresso nel processo in base all’ordine di esibizione di cui s’è detto, non è mai transitato nel fascicolo di parte, ma piuttosto è stato inserito nel fascicolo d’ufficio, come disposto dall’art. 96, disp. att. cod. proc. civ., applicabile in virtù del rinvio generale alle norme del codice di rito.
Si deve però tener presente che tale documento inammissibile in primo grado per acquisire legittimità deve essere ridepositato nei termini in appello.
In proposito la Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto Nel processo tributario, allorché un documento venga acquisito illegittimamente a fronte di una lacuna probatoria della parte che ne viene onerata, la parte stessa, nel susseguente giudizio d’appello, ha l’onere di provvedere alla produzione del documento stesso, ai sensi dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992, non potendo limitarsi al semplice richiamo dello stesso.
Napoli,li 27/09/2023 Avv. Giuseppe Marino