
Professionisti, come difendersi dalle pretese del fisco, tra principio di cassa, onere della prova e scomputo delle ritenute, alla luce delle modifiche al processo tributario
Negli ultimi anni ho assistito sempre più meravigliato dalle assurde pretese del fisco in tema di compensi professionali, arrivando a sentire che il professionista è obbligato ad emettere la fattura per le prestazioni anche se non incassa o a pretendere le ritenute non versate. A tutte queste assurdità cerchiamo di fare chiarezza.
L’onerosità della prestazione non è essenziale. Secondo la Cassazione non sono contestabili le prestazioni rese gratuitamente dal professionista in favore di parenti, amici, soci di società clienti dello studio. In tal senso Cass. n. 21972 /2015 Cass. 16966/2005.
Quindi il professionista può sempre offrire prestazioni professionali gratuite (si pensi agli appartenenti ai Lions Clubs, al Rotary, alla Massoneria, che offrono le loro prestazioni ai loro consociati)
Onde evitare sarebbe buona norma far firmare un mandato professionale dove espressamente viene dichiarato e sottoscritto dal cliente che la prestazione è gratuita e per i morosi conservare email o pec di sollecito, questo fino al 16/09/2022 per invertire l’onere della prova, ma da tale data e con effetto retroattivo ai giudizi in corso, sarà sempre e comunque il fisco a fornire la prova della pretesa come stabilito dall’art. 7 del Dlgs 546/92 come modificato dalla L.130/2022 del 31/08/2022.
Quindi dal 16/09/2022 e con effetto retroattivo ai giudizi in corso, l’onere della prova della pretesa fiscale è sempre a carico del fisco.
Fatta questa premessa vediamo di chiarire, quando il professionista deve emettere fattura e quindi diventare debitore d’imposta.
In tema di IVA, il momento impositivo e quindi l’obbligo di emettere fattura, scatta al momento dell’incasso da parte del professionista, quindi senza pagamento del cliente non c’è alcun debito d’imposta (art.6 Dpr 633/1972).
Il fatto generatore dell’imposta coincide con l’espletamento della prestazione fatturata mentre l’esigibilità del tributo coincide con il pagamento (Cass. SS.UU. n. 8059 del 21/04/2016).
Lo stesso principio vale per le imposte dirette, le imposte dirette, «i redditi da lavoro autonomo vanno dichiarati secondo il principio di cassa e non di competenza ai sensi dell’art. 54 (ex art. 50), primo comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
In conclusione per i professionisti vige il principio di Cassa, si emette fattura e si possono dedurre costi o detrarre iva soltanto se c’è l’incasso o il pagamento. Evitate di emettere fattura prima del pagamento in particolare a cavallo d’anno, perché se ad esempio, emettete fattura il 20/12/2022 e ve la pagano il 15/01/2023 quel compenso va imputato al 2023 sia ai fini iva sia ai fini delle imposte dirette, ricordatevi che esiste la fattura pro forma.
Un altro problema non di poco conto è lo scomputo delle ritenute, quando il professionista incassa subisce una ritenuta, che se non viene versata dal cliente sorgono tutta una inserire di problemi con l’agenzia delle entrate.
In primo luogo le ritenute sono oggetto di controllo 36 ter per il quale è obbligatoria la comunicazione dell’avviso bonario, la cui omissione rende nulla la cartella (Cass.15312/2014, Cass. n. 3948/2011, Cass n. 8342/2012).
In sede di controllo ex art. 36 ter, finalizzato ad accertare il diritto allo scomputo delle ritenute subite, è necessario esibire le certificazioni delle ritenute o in alternativa la fattura e la prova dell’avvenuto incasso (bonifico o assegno).
Il professionista ha diritto a detrarre le ritenute subite indipendentemente dall’effettivo versamento da parte del cliente, esibendo fattura e prova dell’avvenuto incasso (bonifico o assegno) Risoluzione dell’agenzia delle Entrate 19 marzo 2009, n. 68/E.
Napoli,li 01/10/2022
Avv. Giuseppe Marino
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