Professionisti e lavoratori autonomi non devono giustificare i prelevamenti sui conti correnti, ma soltanti i versamenti
Le indagini bancarie sono devastanti per i contribuenti, che sono chiamati a fornire la prova specifica dei versamenti effettuati e dei prelevamenti.
Perché nella follia del legislatore, chi paga al nero paga le tasse per quello che incassa ed evade.
Tale considerazione però non può applicarsi ai lavoratori autonomi, per i quali non c’è compravendita, ma solo agli imprenditori.
Riferimenti normativi: Art. 32, comma 19, del d.P.R. n. 600/73
Riferimenti giurisprudenziali: Corte Costituzionale sentenza n. 228/2014, Cass. 6407/2022,Cass. n. 16697 del 09/08/2016, Cass. n. 19029 del 27/09/2016
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 228/2014, ha dichiarato la incostituzionalità proprio dell’art. 32, comma 19, del d.P.R. n. 600/73 nella parte in cui prevedeva la presunzione di compensi imponibili per i prelievi effettuati dai conti correnti bancari dei professionisti e dei lavoratori autonomi.
La Corte Costituzionale con la sentenza n.288/2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1., numero 2), secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, limitatamente alle parole «o compensi», ed ha ridefinito il perimetro applicativo della norma relativa ai prelevamenti; invero, a seguito di tale sentenza, la presunzione legale si applica ai movimenti bancari di prelevamento, solo se essi riguardano un imprenditore e non un lavoratore autonomo; ne consegue che in tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dall’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento ai soli versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, mentre è venuta meno l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale relativamente ai prelevamenti sui conti correnti (Cass. n. 16697 del 09/08/2016, Cass. n. 19029 del 27/09/2016);
Quindi i professionisti e i lavoratori autonomi in generale non devono giustificare le uscite, ma solo le entrate
Per le Entrate però attenzione, non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell’affluire di somme sul proprio conto corrente, dovendo il contribuente e non già l’Amministrazione finanziaria, fornire la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attività (Cass. 4829/2015).
Napoli,li 06/03/2022
Avv. Giuseppe Marino