Professionisti iscritti agli albi, Irap non dovuta

Napoli 0 1

L’Irap, come previsto dal D. Lgs. 446/1997, dovuta solo nel caso in cui non sussista  un autonoma organizzazione.

I Professionisti iscritti negli albi e ordini professionali (avvocati, commercialisti, medici, architetti etc..) sono indispensabili, perché l’iscrizione all’ordine è Condicio sine qua non  per poter esercitare, quindi questi dovrebbero esssere esentati  a prescindere dalla sussistenza di dipendenti e attrezzature.

La giurisprudenza non è univoca su questa tesi, pertanto sicuramente esenti sono tutti i professionisti iscritti all’albo senza dipendenti e senza l’ausilio di altri professionisti.

In sostanza evitate di assumere dipendenti e di farvi fare fatture da colleghi, se non potete,  avvaletevi della indispensabilità dell’iscrizione all’ordine o all’albo, riconosciuta anche dall’agenzia delle entrate con la risoluzione n. 118 del 28 maggio 2003 che  la natura personale dell’attività professionale non viene meno, anche nel caso di organizzazioni più complesse.

Non presenate la dichiarazione Irap, perchè se lo fate vi  autodichiarate di essere tenuti al pagamento. Presentare la dichiarazione, pagare e chiedere il rimborso vi porterà a una sicura sconfitta.

La Cassazione a sezioni unite, ha  affermato che il presupposto dell’autonoma organizzazione ex art. 2 D Lgs n. 446/1997, ricorre quando il professionista responsabile dell’organizzazione si avvalga, anche senza un rapporto, della collaborazione di un altro professionista, atteso il presumibile intento di avvalersi delle reciproche competenze, in modo da ritenere che il reddito prodotto non derivi dalla professionalità di ciascun socio. Il requisito dell’organizzazione, infatti, scatta soltanto nei confronti del responsabile dell’organizzazione, quando lo stesso impieghi beni strumentali eccedenti il minimo e la prova dell’assenza di tale requisito grava sul contribuente che chiede il rimborso dell’imposta (Cass, SS.SU, sentenza n. 9451/2016).

Ma cosa significa non avere organizzazione d’impresa, ormai è assodato che chi non ha dipendenti e non ha beni strumentali rilevanti, l’irap non la paga, (ad esempio colui che sviluppa software) ma si sta configurando un’altro orientamento secondo il quale i professionisti iscritti agli ordini professionali anche con dipendenti e beni strumentali non la devono pagare, in quanto senza la presenza dell’iscritto all’ordine non è possibile autonomamente mandare avanti lo studio.

La dichiarazione Irap è diventata autonoma da unico 2010 redditi 2009, quindi prima i commercialisti erano costretti a dichiararla altrimenti il sistema Entratel non permetteva la trasmissione del file, per cui anche se dichiarata non andava pagata, in tal senso si è espressa la Comm. trib. reg. de L’Aquila, Sez. distaccata di Pescara, Sez. I Sent. n. 172/01/2007  depositata il  31 dicembre 2007 (ud. del 19 settembre 2007).

Fino a Unico 2010 redditi 2009, essendo obbligati a presentare la dichiarazione congiunta redditi e irap, bisognava dichiarare, non pagare e attendere la cartella per fare ricorso

Da Unico 2011 redditi 2010 la dichiarazione è disgiunta, per cui chi aveva i requisiti per non pagarla (assenza di dipendenti e organizzazione) aveva due strade

Non presentare la dichiarazione Irap e non pagare (consigliabile)

Presentare la dichiarazione Irap, pagare e chiedere il rimborso (rischiate non ottenere nulla, perchè chi dichiara paga)

A mio parere la migliore soluzione è la prima, perché se si presenta la dichiarazione e si chiede il rimborso, rischiate che vi contestano il fatto che vi siete autodenunciati e pertanto dovete pagare, tesi non del tutto infondata.

Infatti; prima la dichiarazione era unica e l’Irap bisognava dichiararla per forza maggiore altrimenti veniva scartata da Entratel , ma qualora l’avvenuta compilazione del relativo quadro sia esclusivo frutto dell’automatismo del programma informatico utilizzabile per la redazione della dichiarazione e si renda necessario ad evitare lo scarto dell’invio telematico non puo’ dirsi, che ci sia una autodenuncia del debito irap per cui il contribuente ha diritto a non pagarla.

La dichiarazione Irap è diventata autonoma da unico 2010 redditi 2009, anche se il provvedimento art.1 comma 52 della finanziaria 2008 ne stabiliva la decorrenza da unico 2009, il Ministero con DM 11/09/2008 ne stabili’ il rinvio applicando anche per quell’anno le vecchie regole.

Comm. trib. reg. de L’Aquila, Sez. distaccata di Pescara, Sez. I Sent. n. 172/01/2007  depositata il  31 dicembre 2007 (ud. del 19 settembre 2007)
Irap non dovuta dai professionisti iscritti agli ordini  a prescindere dall’autonoma organizzazione che è esclusa per principio

Commissione Tributaria Regionale di Roma 238/01/13 depositata il 22/04/2013

 

L’automatica sottopozione ad IRAP del lavoratore autonomo che disponga di un dipendente, qualsiasi sia la natura del rapporto e qualsiasi siano le mansioni esercitate vanificherebbe l’affermazione di principio desunta dalla lettera della legge e dal testo costituzionale secondo cui il giudice deve accertare in concreto se la struttura organizzativa costituisca un elemento potenziatone ed aggiuntivo ai fini della produzione del reddito, tale da escludere che l’IRAP divenga una (probabilmente incostituzionale) “tassa sui redditi di lavoro autonomo”. Vi sono, a giudizio del Collegio, ipotesi in cui la disponibilità di un dipendente (magari part-time o con funzioni meramente esecutive) non accresce la capacità produttiva del professionista, non costituisce un fattore “impersonale ed aggiuntivo” alla produttività del contribuente, ma costituisce semplicemente una comodità per lui (e per i suoi clienti). Una diversa interpretazione normativa  costituirebbe una sorta di sanzione che scoraggerebbe l’assunzione di dipendenti. Tra l’altro (Nda non ci dimentichiamo che per le cosi dette professioni protette ossia quelle per l’esercizio delle quali è necessario l’iscrizione a un ordine o albo non possono esistere senza il professionista per il quale il dipendente costituisce un semplice ausilio, che certamente non puo’ sostituirlo a tal punto da  creare un autonoma organizzazione, puo’ la segretaria visitare un paziente e fare diagnosi?) Corte di Cassazione, sentenze  n. 22020 e la n. 22022, del 25/9/2013

 

Secondo la Commissione Tributaria Regionale di Roma, i professionisti iscritti agli ordini professionali, sono per principio esclusi dal pagamento dell’Irap, in quanto l’attività non puo’ essere svolta senza la loro presenza

La materia del contendere consiste nell’interpretazione e concreta applicazione di alcune sentenze della Corte Costituzionale, le quali nel ribadire la legittimità dell’IRAP hanno però ritenuto che essa non si applicasse qualora l’attività fosse svolta in assenza di organizzazione imprenditoriale.

In particolare, Corte Costituzionale sentenza 156/01, ha sancito l’inammissibilità delle varie questioni di legittimità concernenti l’intero dlgs. 446/97, ed ha dichiarato specificamente infondate le questioni di legittimità dello stesso decreto che concernono direttamente o indirettamente il lavoro autonomo artistico o professionale. Nella motivazione della detta sentenza la Corte Costituzionale si sofferma a lungo proprio sulla questione della rispondenza ai principi costituzionali dell’assoggettamento ad IRAP del lavoro autonomo, spiegando che questo è pienamente conforme ai principi di eguaglianza e capacità contributiva rispetto all’imposizione che colpisce la base imponibile costituita dall’attività imprenditoriale, essendo identica in entrambe i casi l’idoneità alla contribuzione ricollegabile alla nuova ricchezza prodotta, non apparendo inoltre la suddetta uguaglianza lesiva della garanzia costituzionale prestata al lavoro. Subito dopo però osserva che l’elemento organizzativo, necessario ai fini dell’imposizione IRAP, è connaturato alla nozione d’impresa, mentre è possibile ipotizzare un’attività professionale svolta in essenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui: in tal caso, in mancanza di specifiche disposizioni normative, l’accertamento costituisce una questione di mero fatto, e quindi una volta appurata l’assenza di elementi organizzativi, l’imposta non va applicata.

L’ufficio interpreta tale condizione di esenzione come assenza totale di elementi di organizzazione, condizione questa impossibile nell’ipotesi di lavoro autonomo, in cui l’organizzazione sarebbe in re ipsa, rappresentata dalla mera attività del professionista (ndr come si puo’ ipotizzare che un commercialista invii le dichiarazioni senza computer?).

Una tale interpretazione non può essere condivisa in quanto la Corte Costituzionale aveva individuato i parametri minimi di applicazione dell’imposta proprio al fine di poter escludere gli elementi di incostituzionalità avanzati in sede di remissione.

Infatti, la specie che aveva dato luogo alla pronuncia della Corte Costituzionale consisteva nella sottoposizione ad IRAP dei redditi derivanti da attività libero professionale e la Corte espressamente ha sancito che “è evidente che nel caso di un’attività professionale svolta in assenza di elementi di organizzazione risulterà mancante il presupposto dell’IRAP”. Accedere quindi all’interpretazione dell’Ufficio sarebbe come considerare la sentenza della Corte Costituzionale come inutiliter data.

D’altra parte deve considerarsi la natura reale dell’IRAP, che ha come presupposto una pluralità di elementi ulteriori rispetto alla mera attività lavorativa. Accogliendo la tesi dell’organizzazione intrinseca avanzata dall’appellante si verrebbe a tassare non il valore della produzione netta, come

previsto dalla norma istitutiva deIl’IRAP, ma si attuerebbe una mera doppia imposizione del reddito, si tratterebbe in altre parole di un surrettizio aumento dell’aliquota IRPEF gravante sul reddito prodotto, della cui legittimità costituzionale sarebbe lecito dubitare.

In base all’affermazione della Corte Costituzionale l’esercizio delle professioni cosiddette protette, cioè quelle per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione all’ordine professionale, non integra mai il presupposto per l’applicazione dell’IRAP. In ambito fiscale l’attività di lavoro autonomo e quella d’impresa sono disciplinate separatamente perché caratterizzate da una differente natura: l’attività d’impresa si basa, infatti, sull’organizzazione che è data da un complesso di beni strumentali funzionalmente collegati tra loro al fine dell’esercizio dell’impresa, tanto da assumere le caratteristiche di un quid pluris rispetto all’attività di lavoro personale dello stesso imprenditore; detta organizzazione è di regola assente o riguarda l’esercizio delle professioni intellettuali,

caratterizzate come sono dal requisito dell’intuitu personae.

Ne consegue che nell’esercizio delle professioni intellettuali è, in via di principio, assolutamente non configurabile l’ esistenza di un’ organizzazione di beni che possa funzionare separatamente e indipendentemente dall’intervento del professionista, dovendo essere prevalente la sua personale attività professionale rispetto all’ eventuale utilizzazione di qualsivoglia organizzazione di beni strumentali che non potrà mai essere sostitutiva dell’ attività medesima. Ne deriva così che ai fini IRAP rileva la presenza di un’organizzazione d’impresa e questa non è data dal coordinamento e dall’ organizzazione più o meno complessa di cui è capace il professionista per migliorare o rendere più agevole lo svolgimento del proprio lavoro, ma da quella organizzazione, autonoma rispetto al lavoro professionale, capace di spersonalizzare l’attività svolta e di fornire come struttura a se stante quella prestazione professionale che connota l’attività professionale tipica del professionista.

Anche a parere della stessa agenzia delle entrate (risoluzione n. 118 del 28 maggio 2003) la natura personale dell’attività professionale non viene meno, anche nel caso di organizzazioni più complesse come quella della società tra professionisti. Le attività professionali, ad esempio geometra, ingegnere, avvocato, notaio, agente di commercio non possono svolgersi in sua assenza e, per quanto possa essere minima l’organizzazione professionale della quale egli si serva, la sua presenza nell’esercizio dell’attività sarà sempre e comunque indispensabile e, all’opposto, per quanto ampia e sofisticata sia la predetta organizzazione, sarà sempre e comunque necessario far riferimento alla presenza personale del professionista abilitato perché l’attività di questi possa effettivamente svolgersi.

Né risulta meritevole di condivisione che possa considerarsi soggetta ad IRAP l’attività professionale quando, in ragione della sua particolare specificità e complessità non può in alcun modo prescindere, neppure astrattamente, da una seppur minima forma di autonoma organizzazione, la quale appunto fornisce elemento fondamentale per differenziare tale attività di lavoro da quella svolta in maniera dipendente.

Napoli18/06/2021

Dott. Giuseppe Marino

 

 

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