Quando l’impugnazione sana la nullità della notifica ex art. 156 del cpc
La nullità delle notifiche tramite operatori privati
La sanatoria di un atto notificato da un operatore non autorizzato si verifica con l’impugnazione, ma non opera al fine della tempestività della notifica e non opera se nel frattempo l’atto è decaduto.
Riferimenti normativi: Art. 1, commi 57 e 58, Legge n. 124 del 4 agosto 2017 , art. 156 cpc
Riferimenti giurisprudenziali: Civile SS.UU n. 299/2020 – Cass. SS.UU. n. 19854/2004
Dal 10/09/2017, prima non era assolutamente consentito, è ammesso l’utilizzo si società private, ma a condizione che siano iscritte nell’apposito albo con il relativo titolo abilitativo.
Le numerose sentenze che si sono susseguite erano tutte concordi dal ritenere completamente inesistenti e non nulle, quindi non sanabili ex art. 156 cpc, le notifiche effettuate da società private per conto dell’amministrazione finanziaria per tutto il periodo anteriore alla famigerata data del 10/09/2017.
La Cassazione a Sezioni unite è però intervenuta e ha stabilito, che l’impugnazione sana ex art. 156 cpc, però nessuna sanatoria può rilevare al fine della tempestività della notificazione.
Cosa vuol dire, la Cassazione ci dice che se impugniamo un atto notificato da un operatore privato, andiamo a sanare la nullità, ma la sanatoria non opera al fine della tempestività della notifica (l’operatore non autorizzato non è abilitato a certificare la tempestività della notifica), per cui se ad esempio il Comune spedisce il 31/12/2023 un atto il cui termine spira il 31/12/2023 e il ricorrente lo riceve il 15/01/2024, si può facilmente far rilevare la decadenza o la prescrizione maturata, non rilevando la data di spedizione, ma soltanto quella di ricezione, trattandosi di operatore privato non autorizzato.
Un difensore accorto poi deve tener presente che la sanatoria non opera se nel frattempo l’atto è decaduto.
Cosa significa che la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso l’atto tributario (accertamento, cartella, intimazione etc..) produce l’effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.csemprechè non si è verificata la decadenza, eventualmente verificatasi medio tempore, del potere sostanziale di accertamento dell’Amministrazione finanziaria (cfr. Cass. n. 3850/2022, Cass. n. 17198/2017, Cass. n. 17251/2013, Cass. SS.UU. n. 19854/2004).
Napoli,li 16/10/2023
Avv. Giuseppe Marino