Le conseguenze della richiesta degli estratti di ruolo
Gli atti interni dell’amministrazione finanziaria (estratti di ruolo, fogli di qualsiasi tipo) non interrompono la prescrizione e non posso avere valore di notificazione o di accettazione del debito.
Riferimenti normativi: art. 2943-2944 c. c
Riferimenti giurisprudenziali, CTR Lazio n. 4408/9 del 04/10/2021 – Cass. n. 8248/2100 – Cass. 27371/2020 – Cass. 27672/2020 – Cass.12735/2020 – Cass. n. 18/18, Cass. n. 2463 del 1975; Cass. n. 3347 del 2017
Molto spesso sento sostenere che chiedere gli estratti d ruolo, costituisce una regolarizzazione di una notificazione, un accettazione del debito o una interruzione della prescrizione.
Tutte queste affermazioni non hanno alcun fondamento giuridico.
Non è raro, che spesso le Commissioni Tributarie ritengano che l’estratto di ruolo o qualsiasi atto interno consegnato da un dipendente della amministrazione finanziaria, stampato a richiesta del contribuente, avesse efficacia interruttiva della prescrizione, in quanto contenente una ricognizione del debito.
L’estratto di ruolo è atto di per sé interno e come tale inidoneo a costituire atto utile all’interruzione della prescrizione o a sostituire la notificazione.
Va sul punto rammentato l’orientamento della Cassazione in virtù del quale “il riconoscimento del diritto, al fine della interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c. c., è configurabile in presenza dei requisiti della volontarietà, della consapevolezza, della inequivocità, della esternazione e della recettizietà” (Cass. n. 8248/2100 – Cass. 27371/2020).
Nel caso degli estratti di ruolo manca sicuramente il requisito della recettizietà, indispensabile al fine di conferire alla consegna degli estratti di ruolo un valore di atto interruttivo o di regolare notificazione, che non può consistere nella mera stampa di un atto interno e non destinato a far sorgere obblighi né per il contribuente né per la P.A.
La richiesta dell’estratto di ruolo non può nemmeno essere considerata un accettazione del debito, in quanto manca una espressa accettazione. Costituisce principio generale nel diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente d’essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domanda di rateizzazione o di altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatur, quando non siano espressione di una chiara rinunzia al diritto di contestare, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario. Ne consegue che la domanda di rateizzazione non costituisce acquiescenza (Cass. 27672/2020 – Cass.12735/2020 – Cass. n. 18/18, Cass. n. 2463 del 1975; Cass. n. 3347 del 2017).
Lo stesso ragionamento vale anche per l’amministrazione finanziaria, la consegna di qualsiasi documento interno non può interrompere la prescrizione del diritto al rimborso, l’esternazione per avere validità giuridica deve provenire dal titolare dell’organo a cui è attribuito il potere di rappresentare l’ente, e non certamente da un qualsiasi impiegato di un ufficio che non aveva la responsabilità e la gestione del procedimento amministrativo.
Inoltre poiché il riconoscimento del credito produce obblighi a carico della P.A., in base ai principi della contabilità di Stato, occorreva la sottoscrizione specifica dell’atto, mentre nel caso il foglio elettronico si limitava a riassumere i dati contenuti nella dichiarazione dei redditi del contribuente senza che fosse intervenuto alcun tipo di verifica. In definitiva deve escludersi che qualsiasi impiegato che ha eventualmente effettuato la cd stampata dei dati conservati dalla Pubblica Amministrazione fosse cosciente che stesse riconoscendo un debito né comunque aveva il relativo potere.
La ricognizione di debito (art. 1988 cc) è un atto unilaterale recettizio di carattere negoziale a contenuto patrimoniale con il quale un soggetto riconosce di essere debitore nei confronti di un altro soggetto in relazione a una determinata somma.
Secondo l’articolo 2943 cc, la prescrizione può essere interrotta solo da una costituzione in mora (art. 1219-1957) l’articolo 2944 del c.c., stabilisce che la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.
Per valere come atto di interruzione della prescrizione, il riconoscimento di debito deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto stesso, e richiede anche, a chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, con la consapevolezza del riconoscimento dedotta da una dichiarazione univoca, da escludere che la stessa possa avere finalità diverse o che il riconoscimento sia condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore.
Napoli,li 17/11/2021
Dott. Giuseppe Marino
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