
Rottamazione e saldo e stralcio, riaperti i termini 30/04/2022, 31/07/2022, 30/11/2022, con una tolleranza massima di 5 giorni di ritardo, devono essere utilizzati gli stessi bollettini originariamente emessi anche con le vecchie date, ma entro i nuovi termini .
Per chi ha smarrito i bollettini può richiederli al seguente link:
http://www.entrateriscossione.it/RDC/richiestaCOMDAG19.action
Riferimenti normativi: decreto Sostegni-ter Legge n. 25/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2022, all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018
Molti contribuenti rischiano pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e per i dipendenti pubblici in pensione di non ricevere la liquidazione.
Tali pericoli possono essere scongiurati, approfittando della riapertura dei termini per chi ha aderito alla rottamazione e non è riuscito a pagare le rate.
La Legge di conversione del “Decreto Sostegni-ter” (Legge n. 25/2022) ha previsto la riammissione ai benefici della “Definizione agevolata” per i contribuenti decaduti a causa del mancato, tardivo o insufficiente pagamento, entro il 9 dicembre 2021, delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021.
In particolare, i contribuenti che non hanno corrisposto le rate 2020 e 2021, sono riammessi ai benefici della “Definizione agevolata” effettuando il pagamento delle somme dovute entro il:
- il 30 aprile 2022 per le rate in scadenza nell’anno 2020 di “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Rottamazione UE”;
- il 31 luglio 2022 per le rate in scadenza nell’anno 2021 di “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Rottamazione UE”.
- Il 30 novembre 2022 per le rate in scadenza nell’anno 2022 (“Rottamazione-ter” e “Rottamazione UE”).
Per il pagamento entro questi nuovi termini, devono essere utilizzati gli stessi bollettini originariamente emessi anche con le vecchie date, ma entro i nuovi termini sono previsti cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.
I contribuenti che non riusciranno a rimettersi in pista, provvedendo nei termini suddetti al pagamento delle rate impagate, decadranno nuovamente dai benefici delle due definizioni agevolate e gli eventuali pagamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.
Il provvedimento normativo ha, altresì, stabilito l’estinzione delle procedure esecutive
L’Agenzia delle entrate-Riscossione ricorda che, per effetto della legge di conversione del Sostegni-ter, il contribuente può mantenere i benefici se il versamento delle rate viene effettuato entro il 30 aprile per le rate originariamente in scadenza nel 2020, entro il 31 luglio per quelle del 2021 ed entro il 30 novembre per quelle del 2022
Napoli,li 03/04/2022
Avv. Giuseppe Marino