Dopo l’avviso di accertamento non definitivo, ruolo straordinario motivato a pena di nullità
E’ abitudine ormai consolidata da parte dell’agenzia delle entrate di emettere cartella di pagamento, dopo l’atto di recupero per indebita compensazione o accertamenti non esecutivi, senza alcuna motivazione.
Tale modus operandi è illegittimo, l’iscrizione a ruolo in assenza della definitività dell’accertamento o dell’atto di recupero dei crediti deve essere adeguatamente motivata.
Riferimenti normativi: Art.11 comma 3, 12 comma 2 e 3 e 15 bis del d.p.r. n.602/1973, 7 e 17 della legge 212/2000,3 e 21 octies comma 2 della legge 241/1990, 1 commi 1 e 2 e 6 del d.m. 321 del 1999 ( art.360 n.3 cod.proc.civ )
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 39810/2021 – Cass. 7795/2020
L’iscrizione nel ruolo straordinario previsto dall’art.15 bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n.602 consente all’Ufficio di procedere, sulla base di accertamenti non definitivi, alla riscossione dell’intero importo delle imposte, sanzioni ed interessi, in luogo della riscossione del solo terzo delle imposte e degli interessi (con esclusione delle sanzioni), consentito dalla iscrizione nei ruoli ordinari ex art.15 d.P.R. cit.. Tale procedura di carattere eccezionale (poiché legittima la riscossione dell’intero importo indicato in un avviso di accertamento non definitivo, perciò passibile di annullamento totale o parziale ad opera del giudice ) richiede, a norma dell’art.11 comma 3 del medesimo d.P.R. 602 del 1973, la sussistenza del “fondato pericolo per la riscossione”. La specificazione normativa del presupposto di fatto legittimante, in via di eccezione, l’iscrizione a ruolo dell’intero importo richiesto con l’avviso di accertamento non definitivo, comporta per l’Amministrazione finanziaria l’obbligo di indicare nella cartella le ragioni per cui, in deroga alla procedura ordinaria, ha ritenuto la sussistenza di fatti indicativi di un fondato ( cioè non aprioristicamente e immotivatamente affermato) periculum in mora, tale da giustificare la riscossione integrale del credito tributario (comprese le sanzioni), ancorché privo del requisito della definitività.
Dalle complessive disposizioni legislative e regolamentari in materia di motivazione dei ruoli, si ricava che l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di esplicitare, anche in forma sintetica e con motivazione per relationem, le ragioni per cui ha ritenuto sussistente il “fondato pericolo per la riscossione”, che la legittima alla iscrizione a ruolo dell’intero carico tributario non definitivo.
Napoli,li 01/02/2022
Avv. Giuseppe Marino
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