Le sanzione comminate dall’Inps agli avvocati iscritti all’albo, ma non alla Cassa forense, sono illeggittime, perchè basate su norme poco chiare oggetto di interpretazione autentica.
Una norma poco chiara e che si presta a molteplici interpretazioni, non può essere salvata da una norma d’interpretazione autentica che infligge sanzioni. Si apre la battaglia per i rimborsi.
Riferimenti normativi: Art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 (c.d. riforma Dini), art. 18, comma 12, del dl n. 98/2011 convertito dalla legge n. 111/2011
Riferimenti giurisprudenziali: Corte Costituzionale n.104/2022 del 23/04/2022
L’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 (c.d. riforma Dini), che ha istituito la gestione separata Inps, ha fatto rientrare anche gli avvocati iscritti all’ordine, ma non alla cassa forense nella gestione separata INPS con un norma d’interpretazione autentica del 2011 intervenuta dopo ben 15 anni (art. 18, comma 12, del dl n. 98/2011 convertito dalla legge n. 111/2011), stabilendo l’obbligo di contribuzione alla gestione separata Inps per il mancato raggiungimento delle soglie di reddito o volume di affari.
La Corte Costituzionale con la sentenza 104/2022 depositata il 23/04/2022 conferma l’obbligo per gli avvocati iscritti all’ordine degli avvocati (ma non alla cassa forense) di contribuire alla gestione separata Inps sin dal 1996, con effetto retroattivo in base a una norma d’interpretazione autentica arrivata nel 2011 (dopo 15 anni), ma dichiara incostituzionale l’applicazione delle sanzioni da parte dell’Inps, facendo valere la nuova ipotesi di «affidamento scusabile». Per gli avvocati si profila nuova battaglia con l’Inps, per il rimborso di quanto eventualmente pagato a titolo di sanzioni.
Napoli,li 24/04/2022
Avv. Giuseppe Marino