Sanzioni tributarie sono di competenza dello Stato e non dei Comuni, Regioni e Province

21092021

Le Sanzioni tributarie e amministrative non possono essere determinate dagli Enti locali (comuni, province o regioni), la potestà sanzionatoria spetta esclusivamente allo Stato e in ogni caso devono rispettare il principio di proporzionalità e ragionevolezza.

Non bastava lo Stato a determinare sanzioni irragionevoli e sproporzionate ora ci si mettono anche gli enti locali.

Riferimenti normativi: artt. 3, 23  e 97 della Costituzione

 Riferimenti giurisprudenziali: Corte Costituzionali 233/2009, Corte Costituzionale n.5/2021.

Molti Comuni e Regioni stanno applicando sui tributi locali (Imu, tasi, tares e tasse automobilistiche) sanzioni sproporzionate che arrivano a toccare il 200%.

Lo stesso vale anche per la Cosap di competenza del giudice ordinario, con sanzioni sproporzionate.

Alle sanzioni si applicano i principi di diritto penale e nel diritto penale soltanto lo Stato può determinare reati e pene, per cui il principio di legalità che vige per il diritto penale si applica a tutte le sanzioni amministrative, tributarie  e non.

Bene sappiate, che la potestà sanzionatoria è di competenza esclusiva dello Stato.

L’applicazione delle sanzioni disposte dal regolamento del Comune è illegittima in quanto la Corte Costituzionale con la Sentenza n.238/2009 ha osservato che l’art.49 del d.lgs.n.22/1997 non reca alcuna disciplina specifica in tema di sanzioni potendo applicarsi solo le norme generali in tema di sanzioni amministrative tributarie. Di conseguenza i Comuni possono applicare soltanto le sanzioni previste dall’art. 13 del d.lgs.n.471/1997 pari al 30 per cento.

Con la sentenza n. 5 del 2021 la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge regionale del Veneto n. 25 del 2019, che dettava specifiche disposizioni in tema di sanzioni amministrative in materie di competenza esclusiva regionale.

Le ragioni trovano giustificazione nel principio di legalità che vige per il diritto penale in senso stretto, trattandosi, pure in questo caso, di assicurare al consociato tutela contro possibili abusi da parte della pubblica autorità (sentenza n. 32 del 2020) abusi che possono radicarsi tanto nell’arbitrario esercizio del potere sanzionatorio, quanto nel suo arbitrario non esercizio.

Pertanto  a predeterminare i presupposti dell’esercizio del potere sanzionatorio sia l’organo legislativo (sentenza n. 230 del 2012); Anche nel caso di delega agli enti locali, la delega deve fissarne gli elementi, definendo i criteri direttivi destinati a orientare la discrezionalità dell’amministrazione (sentenza n. 174 del 2017; n. 83 del 2015 e n. 435 del 2001)».

Le sanzioni devono rispettare il principio di ragionevolezza e proporzionalità, una sanzione del 200% certamente non rispetta questi canoni costituzionali e anche di diritto unionale.

I nostri giudici sono sempre poco sensibili a questo aspetto sanzionatorio, anche con riferimento al rispetto del principio della capacità contributiva, si arriva a chiedere molto di più di quanto gaudagnato.

Una particolare attenzione è stata suscitatata nella  recente sentenza della Corte  costituzionale , n. 112 del 06/03/2019  in relazione alla confisca del profitto e del prodotto prevista dall’art. 187-sexies t.u.f. quale conseguenza accessoria degli illeciti amministrativi stabiliti nella disciplina degli abusi di mercato.

Napoli,li 30/01/2022

Avv. Giuseppe Marino

 

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