La sede per individuare la competenza della Corte di giustizia tributaria (Ex Commissione Tributaria) è quella dell’ente locale e non del concessionario, ma attenzione vale solo per gli enti locali.
Riferimenti normativi: Art. 4, comma 1, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, Art. 32, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150
Riferimenti giurisprudenziali: Corte Costituzionale, sentenza n. 44 del 3/3/2016, Corte Costituzionale, sentenza n. 158 del 25/06/2019
Gli enti locali (Comuni, Regioni e province) si avvalgano ormai di concessionari che hanno sede fuori la provincia o fuori la regione di competenza.
Quindi se ad esempio la Regione Campania si affidava a un concessionario della riscossione di Livorno, il ricorso andava proposto alla Corte di giustizia di Livorno, creando non pochi disagi ai contribuenti.
Con l’intervento della Corte Costituzionali per i soli concessionari della riscossione degli enti locali, qualora ad esempio il concessionario della regione Campania dovesse avere sede a Livorno, il ricorso va proposto a Napoli ossia dove ha sede la regione.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 44 del 3/3/2016, ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 … nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l’ente locale concedente …
Corte Costituzionale, Sentenza 25/06/2019 n° 158 ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale Art. 32, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 nel caso in cui un’ingiunzione venga emessa da un concessionario della riscossione con sede diversa da quella dell’Ente locale concedente, la competenza è del giudice del luogo in cui ha sede l’Ente locale concedente.
Napoli,li 17/10/2022
Avv. Giuseppe Marino