Società di riscossione dei tributi locali non iscritte all’albo, atti nulli, il caso esplosivo di Napoli Obiettivo Valore

22092024

Le Società di riscossione dei tributi locali non iscritte all’albo, non possono gestire e riscuotere tributi locali, gli atti sono nulli, il caso esplosivo di Napoli Obiettivo Valore è l’emblema di come il business della gestione con aggi elevati e spese di riscossione esose, stabiliti per legge, sia un affare che fa gola. Su un mio ricorso è successo l’impossibile, bloccati i processi e rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte di Cassazione. Speriamo che prevalga la legge agli interessi di Cassa del Comune, che già lamenta perdite ingentissime. Mi chiedo cosa sta facendo la Corte di Conti? Io non sono un penalista, ma chiedo ai colleghi della materia:  il reato di esercizio abusivo di arti e professioni si applica al caso specifico?

Riferimenti normativi: Art. 53 d.lgs. n. 446/1997 – D.M. 290/2000

Riferimenti giurisprudenziali: CGT di I grado di Napoli ordinanza n.3737/2024 del 23/05/2024 – Cass. 35338/2022

In data 5 giugno 2023 è stato sottoscritto il contratto tra il Comune di Napoli e Napoli Obiettivo Valore srl per l’accertamento e la riscossione dei tributi comunali, Il concessionario del Comune di Napoli non è in possesso del requisito dell’iscrizione all’Albo previsto dall’art. 53 d.lgs. n. 446/1997.

A tal fine basta verificare l’elenco degli operatori autorizzati ex D.M. 290/2000 e si può agevolmente riscontrare che la società Napoli obiettivo valore srl non risulta iscritta e quindi non è legittimata ad operare come concessionario dei comuni.

L’art. 53 stabilisce che Presso il Ministero delle finanze è istituito l’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni. Sono escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4).

La questione è già stata affrontata sia dai giudici di merito della Corte di giustizia tributaria di Napoli, che aveva ritenuto che la società Ottogas che gestiva nel Raggruppamento temporanei d’impresa i tributi locali non lo potesse fare.

L’ufficio si difese sostenendo che Ottogas si limitasse ad imbustare gli accertamenti, ma tale tesi non è stata accolta, la Suprema Corte ha sancito il divieto assoluto di porre in essere qualsiasi attività nella gestione dei tributi, limitata soltanto a chi è iscritto all’albo. Gli atti emessi da società non iscritta, che abbiano partecipato a qualsiasi titolo alla formazione degli atti impositivi comunali sono nulli. Cass. 35338/2022

Su mio ricorso la Corte di giustizia tributaria di Napoli con l’ ordinanza 3737/2024 ha rimesso gli atti per un rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione.

Prima di trattare il motivo per cui è stato fatto il rinvio, è necessario far sapere a tutti, che la Corte di Giustizia tributaria di Napoli, ha bloccato tutti i processi relativa a  Napoli obiettivo valore e non discute le sospensioni, nelle more i cittadini sono esposti alle aggressioni di questa società.

Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione è maturato sul fatto che l’unico socio di Napoli obiettivo valore è Municipa, che è iscritta, quindi tramite un ragionamento pro fisco sugli appalti, vorrebbero far passare la tesi che l’autorizzazione concessa a Municipia si applichi anche a Napoli obiettivo valore. In sostanza se noi avvocati entriamo in una società di capitali la società diventa avvocato automaticamente? Assurdo!!

Da cittadino mi chiedo se Municipia è iscritta perché non l’ha gestita lei direttamente e ha fatto una società non iscritta per far spendere soldi ai contribuenti, tra presidenti, consiglieri e funzionari nuovi?

Io non sono un penalista, ma un tributarista, ma mi chiedo ma l’esercizio abusivo di un arte o professione per la quale è richiesto l’iscrizione all’albo non è un reato penale? Ai penalisti l’analisi della fattispecie.

In ogni caso fate attenzione che molti comuni mascherano l’affidamento a società non iscritte, basta vedere dove l’atto in caso di mancata consegna viene restituito, come nel caso di Aequa Roma, nella nostra capitale.

In attesa del verdetto della Cassazione dove sono costituito insieme la mio Presidente dell’Uncat di Napoli, Avv. Michele di Fiore, speriamo che prevalga la legge agli interessi di Cassa del Comune, che già lamenta perdite ingentissime.

Napoli,li 22/09/2024

Avv. Giuseppe Marino

 

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